Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo:
Il 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su un referendum costituzionale. La domanda sulla scheda sarà semplice: approvare oppure respingere il testo della riforma della giustizia approvata dal Parlamento nell’ottobre 2025. Non si tratta di un referendum abrogativo ma di un referendum costituzionale confermativo: gli elettori sono chiamati a decidere se una modifica alla Costituzione debba entrare in vigore oppure no.
Questo è il primo punto da chiarire, perché troppo spesso il dibattito pubblico si trasforma in tutt’altro. Non si tratta di votare a favore o contro il governo, né di esprimere un giudizio su un singolo ministro o su una forza politica. La domanda è una sola: il testo della riforma costituzionale sulla giustizia deve entrare in vigore oppure no?
Il governo stesso ha chiarito che il referendum non è un voto di fiducia sulla propria azione e che continuerà comunque a svolgere il proprio mandato fino alla naturale scadenza della legislatura. In altre parole, il referendum non decide chi governa il Paese: decide soltanto se questa riforma della giustizia diventerà parte della Costituzione.
Proprio per questo motivo ogni cittadino ha il dovere – prima ancora che il diritto – di informarsi sul contenuto reale della riforma. Non sugli slogan, non sulle campagne social, non sulle semplificazioni televisive. Il voto ha senso solo se si sa cosa si sta votando. Senza questo passaggio, la democrazia diventa soltanto un gesto automatico, e non una scelta consapevole.
La Costituzione può essere modificata (ed è già successo molte volte)
Molti parlano della Costituzione come se fosse un testo immutabile, ma non è così. Gli stessi padri costituenti hanno previsto la possibilità di modificarla, stabilendo però una procedura più complessa rispetto alle leggi ordinarie.
La procedura è stabilita dall’articolo 138 della Costituzione: una legge costituzionale deve essere approvata due volte da entrambe le Camere. Se nella seconda votazione non raggiunge la maggioranza dei due terzi, può essere sottoposta a referendum popolare. In questo caso sono i cittadini a decidere definitivamente.
È esattamente ciò che sta accadendo ora. La riforma è stata approvata dal Parlamento, ma non con la maggioranza qualificata dei due terzi. Per questo motivo è stato richiesto il referendum.
Vale anche la pena ricordare che la Costituzione italiana è già stata modificata molte volte. In totale gli interventi di revisione costituzionale sono stati decine – oltre quaranta modifiche dalla sua entrata in vigore. Alcuni esempi recenti lo dimostrano chiaramente.
Nel 2001 è stata riformata l’organizzazione delle autonomie territoriali con la revisione del Titolo V. Nel 2012 è stato introdotto in Costituzione il principio del pareggio di bilancio. Nel 2020 è stata approvata la riduzione del numero dei parlamentari.
Insomma: modificare la Costituzione non è un sacrilegio. È uno strumento previsto dalla Costituzione stessa.
La domanda vera, quindi, non è se si possa cambiare la Costituzione. La domanda è se questa specifica modifica sia giusta oppure no.
Per capirlo bisogna partire da una cosa molto semplice: leggere cosa cambia davvero.







Il contesto storico: dalla riforma del processo penale alla separazione delle carriere
Per capire davvero il senso della riforma bisogna fare un passo indietro di quasi quarant’anni.
Nel 1989 entrò in vigore il nuovo codice di procedura penale, spesso chiamato “riforma Vassalli” dal nome del ministro della Giustizia Giuliano Vassalli. Quella riforma segnò una svolta storica: si cercò di trasformare il processo penale italiano da un modello inquisitorio a un modello accusatorio.
Il sistema inquisitorio era quello previsto dal cosiddetto codice Rocco, il codice penale elaborato durante il periodo fascista. In quel modello il giudice aveva un ruolo molto forte anche nella fase investigativa.
Il modello accusatorio invece si basa su un principio diverso: accusa e difesa si confrontano davanti a un giudice terzo e imparziale.
Perché questo sistema funzioni davvero, però, è necessario che il giudice sia percepito come completamente distinto dall’accusa. Ed è qui che nasce il tema della separazione delle carriere.
In Italia giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine giudiziario e possono, almeno teoricamente, passare da una funzione all’altra durante la carriera. La riforma del 1989 non introdusse la separazione delle carriere, lasciando quindi incompleto il passaggio verso un modello pienamente accusatorio.
Nel tempo questa scelta è stata spesso discussa da giuristi e costituzionalisti. Secondo molti di loro, la separazione delle carriere rappresenterebbe il completamento naturale della riforma iniziata alla fine degli anni Ottanta.
Cosa cambia davvero con questa riforma
Contrariamente a quanto spesso si sente dire nel dibattito politico, la riforma non è un intervento gigantesco sulla Costituzione.
Le modifiche riguardano sette articoli: 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110. Si tratta degli articoli che disciplinano l’ordinamento della magistratura e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura.
Le novità sostanziali sono essenzialmente due.
La prima è la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. La magistratura resta un ordine autonomo e indipendente, ma le due funzioni diventano percorsi professionali distinti fin dall’inizio.
La seconda è il meccanismo del sorteggio per la selezione di parte dei membri degli organi di autogoverno della magistratura. L’obiettivo dichiarato è ridurre il peso delle cosiddette “correnti”, cioè le organizzazioni interne alla magistratura che nel tempo hanno assunto un ruolo molto forte nella gestione delle carriere e delle nomine.
La riforma introduce anche un nuovo organo costituzionale: l’Alta Corte disciplinare della magistratura. Oggi le sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati sono decise dal Consiglio Superiore della Magistratura. Con la riforma, invece, questa funzione viene affidata a un organo separato. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la terzietà delle decisioni disciplinari, separandole dagli organi di autogoverno delle carriere.
L’indipendenza della magistratura non viene ridotta
Uno degli argomenti più diffusi contro la riforma è che questa metterebbe a rischio l’indipendenza della magistratura.
Ma leggendo il testo delle modifiche costituzionali emerge l’opposto.
La Costituzione continuerà a stabilire che la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato. Questo principio non viene in alcun modo indebolito.
Anzi, la riforma introduce esplicitamente il riferimento alla carriera dei pubblici ministeri all’interno della struttura costituzionale della magistratura, ribadendone l’autonomia. In altre parole, il pubblico ministero non diventa subordinato al potere politico: resta un magistrato indipendente.
Il tema della legge ordinaria
Un’altra critica molto diffusa è che la riforma lascerebbe troppo spazio alla legge ordinaria per definire i dettagli.
In realtà, sotto questo profilo, non cambia quasi nulla rispetto alla situazione attuale.
Molti aspetti dell’organizzazione della magistratura sono sempre stati regolati da leggi ordinarie. La Costituzione stabilisce i principi fondamentali, mentre le modalità operative vengono definite dal Parlamento attraverso la legislazione ordinaria.
Questo era vero prima della riforma e continua a essere vero dopo.
Di conseguenza non è corretto affermare che questa riforma permetterebbe in futuro di introdurre cambiamenti che oggi non sarebbero possibili. Il margine di intervento della legge ordinaria esisteva già.
Il vero problema: le correnti nella magistratura
C’è poi una questione che raramente viene affrontata in modo diretto: il problema delle correnti.
In Italia i magistrati sono circa novemila. Quasi tutti sono iscritti all’Associazione Nazionale Magistrati, però gli iscritti ad una qualche corrente (Magistratura Democratica, Magistratura Indipendente, UNICOST…) sono solo 2100.
Nel Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo che decide nomine, trasferimenti, progressioni di carriera dei magistrati e sanzioni(!), il peso delle correnti è diventato nel tempo estremamente forte. Basti pensare che 18 membri su 20 sono espressione di una corrente! Se questa vi sembra indipendenza !!?
Questo significa che una parte significativa delle decisioni sull’organizzazione della magistratura passa attraverso equilibri interni tra gruppi organizzati, spesso vicini a sensibilità politiche diverse.
Il risultato è un paradosso: la magistratura nasce per essere indipendente dalla politica, ma la presenza di correnti interne finisce per riprodurre dinamiche molto simili a quelle dei partiti.
Il sorteggio introdotto dalla riforma punta proprio a ridurre questo meccanismo.
Non è un sistema perfetto – nessun sistema lo è – ma ha un obiettivo preciso: diminuire il peso delle logiche di appartenenza e aumentare quello della casualità nella selezione dei membri degli organi di autogoverno.
In altre parole, rompere i meccanismi di controllo interno che si sono consolidati negli anni.
Perché voterò SÌ
Alla fine la decisione è semplice.
Questa riforma non distrugge l’indipendenza della magistratura, non introduce controlli politici sui giudici e non modifica i principi fondamentali dello Stato di diritto.
Introduce invece due cambiamenti limitati, ma significativi: la separazione delle carriere e un tentativo di ridurre il potere delle correnti.
Si può discutere se siano le soluzioni migliori possibili. Ma è difficile sostenere che rappresentino una minaccia per la democrazia.
Per questo motivo, dopo aver letto il testo e cercato di capire cosa cambia davvero, io voterò SÌ.
[CREDITS: La tabella è copiata da qui: La posta del Sindaco ]